La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1857 del 21 marzo, da un lato, ha ribadito che costituisce principio di carattere generale la preferenza per la suddivisione in lotti, nei termini di cui all’art. 51, d.lgs. n. 50/2016, essendo diretta a favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese; dall’altro, il Consiglio di Stato ha rimarcato la natura derogabile di detto principio in quanto la norma consente alla stazione appaltante di derogarvi per giustificati motivi, che devono però essere puntualmente espressi nel bando o nella lettera di invito. Dal momento che il precetto della ripartizione in lotti è funzionale alla tutela della concorrenza, la cui violazione si verifica in caso di previsione di lotti di importo spropositato e riferiti ad ambiti territorialmente incongrui, il principio può quindi essere derogato soltanto attraverso una decisione adeguatamente motivata.