Il nuovo testo dell’art. 95 del Codice, a seguito della conversione in legge del decreto sblocca cantieri”, prevede che possano essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso gli appalti «b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a)».
Tale modifica recepisce il contenuto di una recente sentenza dell’Adunanza Plenaria.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 8 del 21 maggio, infatti, aveva chiarito che gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera ai sensi degli artt. 50, comma 1, e 95, comma 3, lett. a), del codice dei contratti pubblici, dovessero essere comunque aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, anche nel caso in cui gli stessi presentino caratteristiche standardizzate ai sensi del comma 4, lett. b), del medesimo codice.