La I Sezione del T.A.R. Toscana, con sentenza n. 224 dell’11 febbraio, ha chiarito che il principio della suddivisione in lotti di cui all’art. 51, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, volto a favorire l’accesso delle PMI agli appalti pubblici, può essere derogato negli atti di gara solo attraverso una decisione che rechi un’espressa (e congrua) motivazione sul punto; infatti, come afferma il T.A.R., il principio non risulta posto in termini assoluti ed inderogabili. La possibilità di deroga, essendo subordinata ad adeguata motivazione, è dunque espressione di scelta discrezionale, sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria, in ordine alla decisione di frazionare o meno un appalto.
