La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1327 del 26 febbraio, ribadendo il proprio orientamento di cui alle sentenze nn. 487– 488– 489– 490– 491 del 21.1.2018, espressamente richiamate, ha ritenuto insussistente un obbligo di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione nelle A.t.i., nel silenzio del nuovo Codice dei contratti pubblici sul punto. Pertanto, in mancanza di una previsione specifica nella lex specialis, non dovrebbe poter essere disposta l’esclusione di un’A.t.i. dalla gara. Per la III Sezione, infatti, sarebbe solo la stazione appaltante a poter e dover valutare, alla luce delle concrete caratteristiche della prestazione da appaltare, la necessità di richiedere nella legge di gara il possesso dei requisiti di partecipazione in capo a ciascuna impresa associata secondo determinate entità.