Rito superaccelerato – Rapporti con un ricorso incidentale escludente

La III Sezione del T.A.R. Puglia, Lecce, con sentenza n. 1362 del 27 settembre, si è pronunciata in merito al rapporto tra il nuovo rito superaccelerato e un ricorso incidentale escludente.

Il T.A.R. Puglia, infatti, dopo aver richiamato i più rilevanti arresti giurisprudenziali in tema di rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale, si è interrogato sulla configurabilità di un ricorso incidentale “escludente”, con efficacia paralizzante rispetto alle pretese avversarie, all’interno del nuovo rito superspeciale, disciplinato dall’art. 120, commi 2-bis e 6-bis, c.p.a. Il T.A.R. ha, quindi, ritenuto che il ricorso incidentale escludente, proposto all’interno del rito superspeciale, non possa avere efficacia paralizzante (quantomeno nel caso in cui si contesti l’ammissione di tutti gli altri partecipanti), in considerazione della natura e soprattutto dello scopo del nuovo rito, «volto, nella sua ratio legis, a consentire la pronta definizione del giudizio prima che si giunga al provvedimento di aggiudicazione e, quindi, a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all’esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione» (Cons. Stato, parere n. 855/2016; Cons. Stato, Ad. Plen., ordinanza 11 maggio 2018, n. 6). Tale rito, infatti, onerando l’impresa partecipante alla gara a impugnare immediatamente le ammissioni delle altre imprese partecipanti alla stessa gara (in un momento ovviamente antecedente, quindi, alla pubblicazione della graduatoria e alla possibile sussistenza di una lesione effettiva e concreta), risulta essere caratterizzato, secondo la giurisprudenza, da un’anticipazione ope legis dell’interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c. di ciascun partecipante alla gara.

In sostanza, la ratio sottesa al nuovo rito sarebbe compromessa dalla fissazione del termine per l’introduzione del ricorso incidentale con decorrenza dalla data di notifica del ricorso principale e non dalla data di pubblicazione del provvedimento che determina le ammissioni alla procedura, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis c.p.a.

Informativa interdittiva antimafia – Condizionamento mafioso, sufficiente un singolo dipendente in posizione non apicale

La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5410 del 14 settembre, si è espressa sui presupposti necessari ai fini dell’emissione dell’interdittiva antimafia, da valutarsi secondo il criterio del “più probabile che non”, che interpreta in modo particolarmente estensivo. La III Sezione, infatti, ha ritenuto sufficiente, per l’emissione di un’informativa interdittiva antimafia, la presenza anche di un singolo dipendente, che svolga all’interno della società una funzione non apicale.  Il condizionamento mafioso, necessario ai fini dell’emissione della misura prefettizia, può quindi anche derivare dalla presenza all’interno della società di soggetti che non svolgano ruoli apicali, ma siano o figurino come meri dipendenti, entrati a far parte dell’impresa senza alcun criterio selettivo e filtri preventivi. Il condizionamento mafioso, inoltre, si può desumere dalla presenza di un singolo dipendente “infiltrato”, del quale la mafia si serva per controllare o guidare dall’esterno l’impresa, nonché dall’assunzione o dalla presenza di dipendenti aventi precedenti legati alla criminalità organizzata, a nulla rilevando la circostanza che non emergano specifici riscontri sull’effettiva influenza di tali soggetti nelle scelte dell’impresa. La valutazione dovrà avvenire sulla base degli elementi fattuali sussistenti al momento dell’emissione dell’interdittiva, a nulla rilevando eventuali sentenze successivamente sopravvenute.