Informativa interdittiva antimafia – Diniego iscrizione Albo gestori ambientali

La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 7151 del 19 dicembre, ha ritenuto legittimo il diniego di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali dell’impresa destinataria di interdittiva antimafia, e ciò in quanto tali  informative interdittive sono applicabili anche ai provvedimenti di tipo abilitativo-autorizzativo, nei quali rientra l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali; tale iscrizione abilita, infatti, l’operatore economico allo svolgimento di attività individuate nel d.m. n. 120 del 2014.

Rito superaccelerato – Decorrenza del termine, cumulo di domande

La Sezione staccata di Reggio Calabria del T.A.R. Calabria, con sentenza n. 739 del 12 dicembre 2018, ha affermato che, ai fini della decorrenza del termine previsto dall’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., non è sufficiente la pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi, atteso che, ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il termine decorre dal momento in cui gli atti sono resi “in concreto disponibili, corredati di motivazione”. Il T.A.R. ha, inoltre, chiarito che è ammissibile, ed è soggetto al rito abbreviato ordinario per gli appalti di cui all’art. 120 c.p.a. e non a quello “superaccelerato” di cui al comma 2-bis, il ricorso nel quale sono cumulate le domande avverso due segmenti concorsuali soggetti a riti processuali diversi, ossia ammissione ed aggiudicazione, allorché non sia possibile ravvisare alcuna distinzione tra la fase di verifica dei requisiti di partecipazione e la successiva fase di valutazione delle offerte e di individuazione del miglior offerente. Nel caso di cumulo di domande, quindi, si applicherà il rito appalti ordinario e non il rito superaccelerato.

Anche la I Sezione del T.A.R. Veneto, con sentenza n. 1189 del 19 dicembre 2018, e la I Sezione del T.A.R. Sicilia, Catania, con sentenza n. 2335 del 10 dicembre 2018, hanno ribadito che in casi di cumulo di rito ordinario appalti e di rito superaccelerato, trova applicazione il rito ordinario.

Criteri di aggiudicazione – Criterio del prezzo più basso, legittimità

La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 7131 del 18 dicembre 2018, ha chiarito che il criterio del minor prezzo, in cui assume rilievo la sola componente prezzo, può presentarsi adeguato quando l’oggetto del contratto abbia connotati di ordinarietà e sia caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto. Ne deriva che potrà essere adeguato al perseguimento delle esigenze dell’amministrazione il criterio del minor prezzo quando l’oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate.

Cause di esclusione – Autocertificazioni, documento d’identità

La Sezione I-bis del T.A.R. Lazio, Roma, con sentenza n. 11906 del 10 dicembre 2018, ha affermato che, stante la necessità che ogni autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 sia corredata da copia di documento di identità affinché sia valida, la circostanza che il documento di identità sia comunque presente nella busta amministrativa non vale a sopperire alla carenza del documento stesso nell’altra busta prevista, o, meglio, non vale ad attribuire la consistenza ovvero il valore di “autocertificazione” alla dichiarazione. L’autocertificazione, infatti, non può che essere intesa come uno strumento specifico, connotato da una propria autonomia, non integrabile e, dunque, non configurabile in virtù del mero richiamo di documentazione prodotta ad altri fini, pena, tra l’altro, l’evidente venire meno del “valore probatorio privilegiato” che caratterizza la stessa.