La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 13 dicembre, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 120, comma 2-bis, del Codice del processo amministrativo, recante la disciplina del cosiddetto rito “superaccelerato”, sollevata dal T.a.r. Puglia in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, e ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate sempre dal T.a.r. Puglia, in riferimento agli artt. 3, 24, 103, 113 e 117, comma 1, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU.

Come è noto, il decreto legge “sblocca cantieri”, anche a seguito della legge di conversione, aveva già abrogato il discusso rito superaccelerato, che prevedeva che l’impugnativa degli atti di ammissione ed esclusione dei concorrenti dalla gara di appalto dovesse essere effettuata entro trenta giorni dalla pubblicazione del relativo atto sul profilo della stazione appaltante. La questione di legittimità costituzionale è stata comunque ritenuta rilevante dalla Corte costituzionale, dal momento che lo stesso art. 1, comma 23, del citato d.l. n. 32/2019, aveva previsto che «le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Il rito continuerà, dunque, ad applicarsi sicuramente per i giudizi iniziati prima della data di entrata in vigore del decreto “sblocca cantieri” o ancor dopo, seguendo quella giurisprudenza, invero non richiamata dalla Corte costituzionale, secondo cui il rito continuerebbe ad applicarsi, anche nel caso di giudizi instaurati successivamente all’entrata in vigore del decreto legge n. 32/2019, nel caso in cui il provvedimento di ammissione/esclusione fosse stato adottato prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto (in questo senso l’ordinanza del T.a.r. Lazio, Roma, n. 7258 dell’8 novembre 2019).