La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza non definitiva n. 8672 del 23 dicembre, ha rimesso all’Adunanza Plenaria il quesito diretto ad accertare se il limite delle “utilità conseguite” per il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, previsto dagli artt. 92, comma 3, e 94, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, per il caso di revoca delle autorizzazioni o delle concessioni o di recesso dai contratti a causa di informativa interdittiva antimafia, sia applicabile ai soli contratti di appalto pubblico ovvero anche ai finanziamenti e ai contributi pubblici erogati per finalità di interesse collettivo.
