La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con ordinanza resa nella causa C-54/18 del 14 febbraio, ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione Europea, a talune condizioni, il rito superaccelerato (o superspeciale) di cui all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., rispetto ai due quesiti posti dal T.A.R. Piemonte con ordinanza n. 88/2018.

La Corte ha ricordato, innanzitutto, che la possibilità per gli Stati membri di fissare termini per presentare un ricorso avverso una decisione presa da un’amministrazione aggiudicatrice è prevista, in via generale, dall’art. 2-quater, Dir. 89/665/CEE.

La Corte ha, quindi, fornito una lettura del principio di effettività sostanziale della tutela diversa da quella del T.A.R. remittente, valorizzando non tanto la nozione di interesse quanto la necessità che i ricorsi avverso le decisioni delle pubbliche amministrazioni vengano decisi nel più breve termine possibile, nell’ottica del principio di certezza del diritto. L’art. 1, par. 1, Dir. 89/665/CEE, infatti, secondo quanto ricordato dalla Corte, impone agli Stati membri l’obbligo di garantire che le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso «efficace» e «quanto più rapido possibile». Tale lettura sarebbe anche avvalorata dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, secondo cui «ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata […] entro un termine ragionevole».

La compatibilità con il diritto eurounitario è stata, tuttavia, dichiarata dalla Corte solo a condizione che i provvedimenti di ammissione e di esclusione siano non soltanto comunicati ma anche «accompagnati da una relazione dei motivi pertinenti, tale da garantire che i suddetti interessati siano venuti o potessero venire a conoscenza della violazione del diritto dell’Unione dagli stessi lamentata».

Il secondo quesito metteva in evidenza un ulteriore vulnus al diritto di difesa, che sarebbe potuto derivare dalle ridotte possibilità di impiego dello strumento difensivo del ricorso incidentale di cui all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a.

Il dubbio del T.A.R. remittente derivava dalla circostanza che il nuovo rito di cui all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., precluderebbe l’utilizzo del ricorso incidentale avverso le altrui ammissioni a gara, in sede di ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione, laddove le ammissioni non siano state preventivamente impugnate nel termine di 30 giorni dalla loro pubblicazione. La Corte di Giustizia ha giudicato il nuovo rito compatibile con il diritto eurounitario anche sotto questo profilo, affermando che «la Corte ha ripetutamente dichiarato che la direttiva 89/665 deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che prevede che ogni ricorso avverso una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice debba essere proposto nel termine all’uopo previsto e che qualsiasi irregolarità del procedimento di aggiudicazione invocata a sostegno di tale ricorso vada sollevata nel medesimo termine a pena di decadenza talché, scaduto tale termine, non sia più possibile impugnare detta decisione o eccepire la suddetta irregolarità, purché il termine in parola sia ragionevole (sentenze del 12 dicembre 2002, Universale-Bau e a., C-470/99, EU:C:2002:746, punto 79; del 27 febbraio 2003, Santex, C-327/00, EU:C:2003:109, punto 50, nonché dell’11 ottobre 2007, Lammerzahl, C-241/06, EU:C:2007:597, punto 50)».

Come in relazione al primo quesito, anche in questo caso, la Corte ritiene sufficiente la conoscenza da parte del futuro aggiudicatario (così come degli altri concorrenti) dell’illegittimità del provvedimento di ammissione, in modo da poter proporre ricorso secondo i termini stringenti previsti dal rito superaccelerato.

La “condizione” posta dalla Corte di Giustizia per la compatibilità del rito superaccelerato con il diritto eurounitario, consistente nella necessaria pubblicazione di una «relazione dei motivi pertinenti» alla base dei provvedimenti di ammissione/esclusione, ha, infine, delle rilevanti conseguenze quanto al momento da cui debba decorrere il termine di 30 giorni previsto dall’art. 120, comma 2-bis, c.p.a.

Infatti, la necessaria pubblicazione sul profilo del committente non soltanto del provvedimento di ammissione ed esclusione a gara ma anche di una relazione dei motivi pertinenti alla base del suddetto provvedimento, fa sì, nel ragionamento seguito dalla Corte, che il termine di 30 giorni decorra dal momento della conoscenza dell’illegittimità del provvedimento di ammissione del concorrente avversario. Il termine decorrerà, quindi, non più dalla semplice pubblicazione del provvedimento di ammissione/esclusione ma dalla pubblicazione sul profilo del committente (e conseguente contestuale conoscenza) della motivazione di detto provvedimento.