La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza non definitiva n. 882 del 5 febbraio, in relazione ad un appalto di servizi ad alta intensità di manodopera e, al contempo, avente “caratteristiche standardizzate”, ha rimesso all’Adunanza Plenaria la risoluzione del contrasto giurisprudenziale sulla questione della prevalenza, o meno, del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al criterio del minor prezzo. Infatti, da un lato, l’art. 95, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, impone espressamente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i “servizi ad alta intensità di manodopera”; d’altra parte, il comma 4, lett. b), del medesimo articolo consente alla stazione appaltante di scegliere il criterio del prezzo più basso nel caso in cui i servizi o le forniture abbiano “caratteristiche standardizzate”. L’Adunanza Plenaria dovrà, dunque, chiarire, al ricorrere di entrambi i presupposti, quale indicazione prevalga.
