La Sezione III-bis del T.A.R. Lazio, Roma, con sentenza n. 3479 del 15 marzo, ha ritenuto legittima la clausola sociale di un bando di gara, avente valore escludente, che obbliga i concorrenti alla conferma e utilizzo in servizio di almeno il 50% degli operatori già operativi. Una tale clausola sociale, infatti, non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento di tutto il personale utilizzato dall’impresa uscente, che sarebbe stato (questo sì) in violazione dei principi costituzionali e comunitari di libertà di iniziativa economica e di concorrenza.