Il Consiglio dei Ministri, in data 28 febbraio, ha approvato un disegno di legge delega per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l’integrazione della normativa in materia di contratti pubblici. Il disegno di legge delega sarà ora trasmesso al Parlamento; una volta approvato dalle Camere e promulgato dal Presidente della Repubblica, condurrà all’adozione di un nuovo codice dei contratti pubblici in sostituzione del d.lgs. n. 50/2016, nonché del d.lgs. n. 208/2011, ovvero alla loro modifica per quanto necessario.
Il disegno di legge delega richiede che vengano rispettati i seguenti principi e criteri direttivi, che sembrerebbero condurre a uno stravolgimento di quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 a nemmeno tre anni dalla sua entrata in vigore.
L’obiettivo principale sembrerebbe essere quello della chiarezza e della semplicità, che poi era l’obiettivo anche del vigente Codice: si richiede, dunque, di «coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa»nonché di «restituire alle disposizioni semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni dimensionali quanto al numero degli articoli, dei commi e delle parole, privilegiando, ove possibile, una disciplina per principi e indicando nella rubrica di ciascun articolo il corrispondente articolo delle direttive europee cui è data attuazione».
Si richiede espressamente, peraltro, di eliminare ogni aggravio non previsto dalle direttive comunitarie.
È previsto, inoltre, venendo incontro agli auspici della dottrina, il ritorno ad un “tradizionale” regolamento di esecuzione (come il d.P.R. n. 207/2010) in luogo delle linee guida ANAC, richiedendosi di «eliminare i rinvii a strumenti di normazione secondaria diversi da quelli di cui al comma 7, fatta salva l’osservanza dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per ambiti specifici o tecnici o che necessitano di periodica revisione».
A far pensare a un possibile stravolgimento dell’attuale disciplina degli appalti pubblici sono le parti in cui si richiede al Governo, nell’esercizio della delega, di «promuovere la discrezionalità e la responsabilità delle stazioni appaltanti, anche nell’ottica di assicurare maggiore flessibilità nell’utilizzo delle procedure di scelta del contraente», che ha fatto pensare anche a un possibile ritorno in auge del criterio del prezzo più basso, nonché, per quanto riguarda i contratti sotto soglia comunitaria, di«prevedere discipline opportunamente differenziate applicabili ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nonché ai contratti da svolgersi fuori dall’Unione europea, ispirate alla massima semplificazione e rapidità, e una disciplina specifica per i contratti attivi», che ha fatto pensare a un’estensione dell’ambito di applicabilità degli affidamenti diretti.
