Rito superaccelerato – Rimessione alla Corte costituzionale
La III Sezione del T.A.R. Puglia, Bari, con ordinanza n. 903 del 20 giugno, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2-bis, primo e secondo periodo, c.p.a., limitatamente all’onere di immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione, nella parte in cui onera l’impresa partecipante alla gara a impugnare immediatamente le ammissioni delle altre imprese partecipanti alla stessa gara, pena altrimenti l’incorrere nella preclusione di cui al secondo periodo della disposizione, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 103, comma 1, 111, commi 1 e 2, 113, commi 1 e 2 e 117, comma 1, Cost. e 6 e 13, Cedu, recepita con l. 4 agosto 1955, n. 848.
Viene soprattutto in rilievo il possibile contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, per come lo stesso emerge dalla lettura degli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 103, comma 1, 111, commi 1 e 2, e 113, commi 1 e 2, della Costituzione italiana. Il T.A.R. ha richiamato, a tal proposito, la giurisprudenza in tema di interesse a ricorrere, evidenziando il rischio che il rito superaccelerato introduca un’ipotesi di “giurisdizione amministrativa oggettiva”. Il T.A.R. ha poi sottolineato che la compressione del diritto di difesa risulta ancor più evidente in considerazione degli elevati importi richiesti per i contributi unificati per i ricorsi in materia di appalti pubblici. L’ordinanza di rimessione ha messo altresì in luce la supposta irragionevolezza della norma (mettendo in relazione il secondo e il terzo periodo del comma 2-bis) e ha evidenziato, infine, il contrasto anche con i principi di economia processuale e concentrazione, nonché con il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.
La rimessione alla Corte costituzionale da parte del T.A.R. Puglia ha fatto seguito alla questione pregiudiziale di compatibilità del nuovo rito con il diritto eurounitario sollevata dal T.A.R. Piemonte con ordinanza n. 88/2018.
Dibattito pubblico – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.P.C.M.
Il 25 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 145 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 76/2018 recante “modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico”, adottato ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 50/2016.
Il regolamento, che entrerà poi a tutti gli effetti in vigore il 24 agosto 2018, ha finalmente fornito all’istituto del dibattito pubblico, una delle “novità” più discusse del d.lgs. n. 50/2016 (che si limitava soltanto a prevederlo), una disciplina concreta, sebbene con oltre un anno di ritardo rispetto al termine previsto dall’art. 22 del Codice.
In gran parte inascoltato è stato il parere n. 359 del 12 febbraio 2018, reso dal Consiglio di Stato, che aveva affermato con chiarezza che le soglie economiche fissate dal decreto erano «di importo così elevato da finire per rendere, nella pratica, minimale il ricorso a tale istituto».
Le soglie sono rimaste, infatti, pressoché identiche a quelle previste nello schema di decreto: basti pensare che, per le più rilevanti categorie di autostrade e strade extraurbane principali (superiori a 15 km) e ferrovie (superiori ai 30 km), continuano a essere fissate in un importo pari superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Sembra essere stato altresì ignorato il suggerimento relativo alla necessità di una migliore definizione del ruolo della Commissione nazionale del dibattito pubblico, essendo rimasta praticamente inalterata la formulazione dell’art. 4, comma 6, che ne disciplina le funzioni. Rispetto alla bozza, si è unicamente aggiunto che la relazione biennale sulle risultanze delle attività di monitoraggio dovrà essere presentata non solo alle Camere, come previsto nello schema, ma anche al Governo.
In gran parte inascoltato risulta essere stato anche il suggerimento relativo alla necessità di approntare strumenti di prevenzione anche per i beni culturali nazionali non protetti a livello UNESCO, essendo state aggiunte, rispetto all’originaria formulazione dell’art. 3, soltanto le aree marine protette.
Sono stati, invece, accolti altri suggerimenti. In particolare:
- è stato individuato un numero dispari di componenti la Commissione per evitare situazioni di stallo mediante la previsione di tre, anziché due, rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 4);
- è stato chiarito che «l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore individua, secondo i propri ordinamenti, il soggetto titolare del potere di indire il dibattito pubblico» (art. 5);
- per quanto riguarda l’esigenza di garantire l’indipendenza e la terzietà del coordinatore del dibattito pubblico è stato specificato che «se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore è un Ministero, il coordinatore è designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni estranei al Ministero interessato» (art. 6).
Cause di esclusione – Omessa dichiarazione, legittimità dell’esclusione
La II Sezione del T.A.R. Liguria, con sentenza n. 580 del 2 luglio, ha considerato l’omessa dichiarazione di un decreto penale di condanna per guida in stato di ebrezza di un precedente amministratore della società (cessato da meno di un anno) ragione giustificativa sufficiente dell’esclusione, trattandosi di falsa dichiarazione.
Stante la falsità della dichiarazione, che rileva autonomamente, il T.A.R. ha, quindi, ritenuto inconferente ogni argomentazione relativa alla inidoneità della condanna riportata ad influire sulla moralità professionale: in caso contrario, infatti, si determinerebbe la conseguenza inaccettabile per cui sarebbe lo stesso concorrente a farsi giudice della rilevanza o meno delle condanne riportate. Altrettanto irrilevante, rispetto al mendacio, risulta essere la buona fede del dichiarante.
Informativa interdittiva antimafia – Limite temporale, elementi indicativi del pericolo di infiltrazione mafiosa
La Sezione Giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza n. 372 del 29 giugno, ha precisato che la limitazione temporale di efficacia dell’informativa antimafia prevista all’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 (pari a dodici mesi) deve intendersi riferita ai casi in cui sia attestata l’assenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, e non già agli elementi ritenuti indicativi del pericolo, i quali conservano la loro valenza anche oltre il termine indicato nella norma, sino al sopraggiungere di fatti nuovi e diversi.
Soccorso istruttorio – Mancata indicazione dei costi della manodopera
La I Sezione del T.A.R. Lombardia, Milano, con sentenza n. 1656 del 6 luglio, ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante, dopo aver accordato il soccorso istruttorio e dopo aver positivamente verificato la congruità dell’offerta, ha disposto l’aggiudicazione di una gara in favore di una ditta che, pur non avendoli specificamente e separatamente indicati, ha comunque computato nella formulazione dell’offerta i costi della manodopera; in tal caso, infatti, come chiarito dal T.A.R., il soccorso istruttorio è doveroso, perché esso non si traduce in una modifica sostanziale del contenuto dell’offerta, ma solo nella specificazione formale di una voce che, pur considerata nel prezzo finale, non è stata indicata dettagliatamente.
SOA – Scadenza del termine quinquennale, continuità del possesso dei requisiti
La V Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4148 del 6 luglio, richiamando l’art. 76, d.P.R. n. 207/2010, ha affermato che, ai fini del mantenimento senza soluzione di continuità della SOA, trascorsi i cinque anni di validità, è necessario presentare domanda di rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza del termine. Come chiarito dalla Sezione, pertanto, al fine della verifica della continuità del possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui all’attestazione SOA, è sufficiente che l’impresa abbia presentato istanza di rinnovo nel predetto termine di 90 giorni. Viceversa, la presentazione della domanda di rinnovo oltre i 90 giorni non precluderà di per sé il rilascio dell’attestazione, ma questa, se concessa, dovrà considerarsi nuova e autonoma rispetto a quella ormai scaduta, e comunque decorrente, quanto a efficacia, dalla data del suo effettivo rilascio (anziché retroagire al momento di scadenza della prima).
